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venerdì 13 novembre 2009

TEATRO PUCCINI: PER IL COMUNE E' CHIUSO DA UN ANNO

Donzelli (Pdl): "L'amministrazione di sinistra voleva chiuderlo da
settembre 2008"

"L'Amministrazione comunale guidata dal Pd aveva messo nero su bianco
il primo settembre del 2008 che avrebbe chiuso il teatro Puccini e
restituito il bene alla nuova proprietà il 26 settembre 2008. A
prescindere dall'udienza quindi, il destino del Teatro Puccini è stato
segnato all'amministrazione comunale guidata dal Pd." Lo ha dichiarato
il consigliere comunale Giovanni Donzelli (Pdl) dopo aver ricevuto la
risposta dell'assessore Falchetti ad una sua interrogazione sul tema.
"Falchetti mi scrive testualmente -spiega Donzelli - che 'la Direzione
Patrimonio comunicava peraltro alla proprietà la volontà
dell'Amministrazione comunale di procedere alla restituzione del bene,
con nota del 1/9/2008. Non è stato tuttavia dato corso alla
riconsegna, fissata per il 26/9/2008, in quanto l'immobile non era
stato liberato dall'Associazione Teatro Puccini'. E' evidente che la
sinistra fiorentina, prima con Domenici e ora con Renzi, ha scelto di
sacrificare la cultura e l'arte nella trattativa con i soliti noti
del mondo economico che ridisegnano la nostra città. Ricordo che il
teatro aperto la sera è l'ultima frontiera di buon gusto e legalità
prima delle Cascine. Non è solo un problema di arte e di cultura, ma
anche di sicurezza e decoro per un'area delicatissima".
Finalmente, dopo la mia richiesta - conclude - la commissione cultura
si occuperà della questione ascoltando e incontrando formalmente
l'associazione Teatro Puccini". (edl)

Ecco il testo della risposta di Falchetti, così come fornito da Donzelli:

Prot. 62
Firenze, 12 novembre 2009
Al Sig. Consigliere
Donzelli Giovanni
E. p.c.: Al Presidente del Consiglio Comunale
All'Ufficio del Consiglio
Ai Gruppi Consiliari
Loro sedi
OGGETTO: risposta interrogazione n. 621/ 2009
In merito all'interrogazione di cui all'oggetto e in riferimento a
quanto comunicato dagli uffici, si segnala quanto segue. Con atto di
citazione notificato in data 30/4/2009, la MT Manifattura Tabacchi Spa
– proprietaria dell'intero complesso ex manifattura tabacchi - , ha
convenuto in giudizio il Comune di Firenze per ivi sentir dichiarare
che l'Amministrazione Comunale non possiede alcun titolo per occupare
l'immobile posto in Firenze, in angolo fra V. delle Cascine e V.
Tartini, comunemente indicato come "Teatro Puccini", nonché
conseguentemente condannare il Comune di Firenze all'immediato
rilascio dello stesso ed al pagamento dell'indennità di occupazione
nella misura di €. 9.166,66 mensili dalla data del 27/12/2002
all'effettivo rilascio. Sulla base degli elementi forniti dalla
Direzione Patrimonio con il rapporto informativo del 27/7/2009 e
documentazione allegata, nonché a seguito di specifica autorizzazione
a resistere in giudizio rilasciata dalla suddetta Direzione con
determinazione del 9/10/2009, questa Avvocatura ha provveduto alla
redazione della memoria difensiva per l'Amministrazione Comunale
depositata in giudizio in data 23/10/2009. I fatti da cui trae origine
la vicenda oggetto del contenzioso di cui trattasi possono come di
seguito brevemente riassumersi. Il Comune di Firenze detiene
l'immobile in questione a far data dal 2001, quando ne era
proprietaria l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS): tale
detenzione è stata formalizzata nel 2002 in base ad atto di
concessione il quale, sottoscritto il 29/4/2002 fra l'AAMS stessa ed
il Comune di Firenze, stabiliva la durata della concessione in anni 6
dalla sottoscrizione ed in €. 5.371 annui il canone concessorio. Il
Comune di Firenze, nell'intento di salvaguardare e promuovere le
attività culturali e teatrali, affidava la gestione della
programmazione teatrale del Teatro Puccini prima alla società
Bobotheater, poi, all'Associazione Teatro Puccini, della quale
diveniva anche socio effettivo, con deliberazione C.C. n.6/16 del
24/2/2003 La proprietà dell'immobile in oggetto è poi passata dallo
Stato alla società Fintecna Spa a decorrere dal 23/12/2003 (o dal
27/12/2002 come sostiene l'attrice) e ancora, dal 9/10/2005, alla
società Quadrifoglio Firenze Spa, che successivamente ha mutato
denominazione in MT Manifattura Tabacchi Spa. L'Amministrazione
Comunale ha regolarmente corrisposto all'Azienda Autonoma dei Monopoli
di Stato il canone contrattualmente previsto e ciò fino alla data del
28/4/2004: peraltro, i canoni versati dall'1/1/2004 al 28/4/2004 sono
stati restituiti dall'AAMS stessa, in quanto non più legittimata alla
riscossione stante l'intervenuto trasferimento di proprietà
dell'immobile de quo a Fintecna Spa. Niente è stato versato dal Comune
di Firenze per gli anni successivi, né, fino all'atto di citazione,
alcuno dei soggetti succedutisi nella proprietà del bene ha
formalmente richiesto il pagamento del canone concessorio. Nel corso
del 2007 vi sono state trattative fra la Direzione Patrimonio e
l'attuale attrice in ordine all'assetto generale di tutta l'area della
ex manifattura tabacchi, ma nulla è stato di fatto concordato circa i
canoni e l'utlilizzo del Teatro Puccini. La Direzione Patrimonio
comunicava peraltro alla proprietà la volontà dell'Amministrazione
Comunale di procedere alla restituzione del bene, con nota del
1/9/2008. Non è stato tuttavia dato corso alla riconsegna, fissata per
il 26/9/2008, in quanto l'immobile non era stato liberato
dall'Associazione Teatro Puccini.
I presupposti sui quali si basa la citazione dell'attuale proprietaria
dell'immobile sede del Teatro Puccini possono riassumersi come segue:
1. L'occupazione dell'immobile da parte del Comune di Firenze e, per
esso dell'Associazione Teatro Puccini, sarebbe, in tesi, senza titolo
a far data dal 27/12/2002 (data del trasferimento del bene a Fintecna
Spa), in quanto, ai sensi dell'art. 7 del D.L.
n. 282/2002, la compravendita "fa venire meno l'uso governativo, le
concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a
terzi anche in caso di rivendita".
2. L'occupazione sarebbe in ipotesi senza titolo per decadenza della
convenzione del 2002,in quanto il Comune avrebbe violato il divieto di
subconcessione dalla stessa stabilito, avendo concesso l'immobile a
soggetti terzi estranei alla convenzione stessa;
3. In ipotesi subordinata, l'occupazione sarebbe illegittima dal
29/4/2008, data di scadenza della convenzione del 2002. Questa
Avvocatura ha impostato la linea difensiva dell'Amministrazione
Comunale, sostenendo che il Comune di Firenze ha detenuto il bene
sempre in base a valido titolo giuridico, costituito dalla convenzione
del 2002. Si è sostenuto, infatti, che tale convenzione : a) non è
venuta meno a seguito della norma citata dall'attrice, che non è
applicabile al caso di specie, per essere la convenzione in oggetto un
contratto privo di connotati pubblicistici; b) non è venuta meno per
violazione del divieto da parte del Comune di subconcessione
dell'immobile, non potendosi fondatamente sostenere che l'affidamento
delle attività teatrali e conseguentemente del teatro a società
specializzate nella gestione teatrale, di cui peraltro il Comune è
socio, concretizzi un'ipotesi di subconcessione; c) si è anzi
trasformata, a seguito del passaggio del bene in oggetto da soggetto
pubblico a soggetto privato, in un contratto di locazione di diritto
comune assoggettato alla disciplina di cui alla L. n. 392/1978, come
tale rinnovatosi alla prima scadenza, in assenza di disdetta, fino al
29/4/2014. Per quanto riguarda il corrispettivo per il godimento,
considerato che, successivamente all'1/1/2004, l'Amministrazione
Comunale non ha più provveduto al pagamento del canone previsto dalla
convenzione del 2002 e che inoltre non può fondatamente rivendicarsi
la gratuità dell'occupazione, si è cercato di sostenere una posizione
che, ove accolta, ridimensioni notevolmente le pretese della società
attrice.
Così, oltre all'eccezione di carenza di legittimazione della società
attrice per recupero dei canoni per il periodo precedente al 9/10/2005
ed alla eccezione di prescrizione del credito per il periodo
precedente al 30/4/2004, è stato evidenziato come, in virtù della
sopravvivenza della concessione del 2002, il corrispettivo per il
godimento debba essere commisurato al canone in essa previsto e non
agli attuali valori di mercato, come sarebbe se, come vorrebbe
l'attrice, si trattasse di indennità di occupazione. Da ciò consegue
che, per quanto riguarda l'ammontare della somma che verosimilmente
l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere, nel caso di
accoglimento delle conclusioni di questa Avvocatura si tratterà di un
importo commisurato al canone annuo previsto dalla concessione del
2002 (maggiorato di interessi e rivalutazione), per il periodo
decorrente dal 30/4/2004 all'effettivo rilascio, mentre nel caso di
accoglimento delle domande dell'attrice, si tratterà di un importo
dovuto a titolo di indennità di occupazione, sempre, si ritiene, a far
data dal 30/4/2004, commisurato però ai parametri che saranno
determinati a seguito di CTU espletata in giudizio e sui quali per ora
non si hanno elementi per pronunciarsi.

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